Bibliografia Vichiana I
a presentare subito agli studiosi, e all’insaputa medesima dell’autore, un lavoro di tanto interesse. Ma, a dire il vero, tutt’altro che gravida di codesto preannunziato interesse appare la dissertazione del Mei, la quale, sotto forma d’una lettera aperta al Cori (5 febbraio 1754), si propone di mostrare ridicole e assurde le due proposizioni vichiane : che i feudi sono per natura eterni, dal momento che la loro origine coincide con quella della convivenza umana: e che l’originario ius quiritium fu una sorta di diritto feudale dei romani. Per contrario, oltre che diffusa e alquanto confusa. essa si rivela anche fiacca, non solo dopo gli studi del secolo decimonono, i quali hanno confermato quasi in tutto e per tutto le vedute del Nostro, ma altresì pei tempi in cui fu scritta. In fondo, l’argomento principe usato contro il Vico è che qualora s’ammettesse che in origine gli uomini errassero per la gran selva della terra a guisa di belve contendentisi cibo e femmina, e poi che alcuni tra essi fisicamente e moralmente più forti (i cosiddetti « eroi » o « patres »), nel1’ essere primi a cessare da quell’ erramento e dalla venere vaga, si fermassero, ciascuno per sé, su certe terre, e vi convivessero con certe mogli, e vi procreassero certi figliuoli, e vi ricevessero in protezione uomini fisicamente e moralmente più deboli (i cosiddetti « famoli »), e assicurassero loro vita e nutrimento in corrispettivo dell’ onere di coltivare quelle terre, qualora s’ammettesse tutto ciò, bisognerebbe, da un lato, asserire che l’uomo, per istinto, tende non già allo stato di pace ma a quello di guerra, e, d’ altro canto, aderire all’ipotesi stoica o a quella epicurea sull’origine dell’umanità e, conseguentemente, rinnegare quanto racconta il Genesi della discendenza del genere umano da un unico matrimonio voluto da Dio. E, circa il resto della dissertazione, s’accavallano in essa molte osservazioni particolari, tra cui queste : che, non perché nella vita romana ci s’imbatta in costumanze in qualche modo simili alle norme del diritto feudale, è lecito concludere che quelle costumanze nascessero dall’ istituto del feudo ; che altra cosa èl’ « obsequium » romano, altro 1’ « omaggio » feudale, in quanto il primo veniva prestato come opera militare e, se negato, non conduceva certo alla privazione della cittadinanza, laddove conseguenza del negletto omaggio feudale era la perdita della vita e dei beni; che, analogamente, altro era 1’ « honor » reso dai clienti romani ai
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